Gentile lettore,
continua la “trilogia” riguardo le novità normative di rilievo per gli ETS.
In questo secondo capitolo parleremo del rendiconto per cassa, che riguarda tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS con fatturato non superiore a 220 mila euro annui.
In fondo all’articolo potrai cliccare i link per accedere al terzo ed ultimo capitolo ed al capitolo precedente:
Capitolo 1: Le principali novità in vista della scadenza del 30 giugno
Capitolo 3: Articolo 79 e i regimi fiscali degli ETS
DISCLAIMER: questo articolo è da considerarsi solo come strumento informativo generale che pertanto non può in nessun caso sostituire l’assistenza di un proprio consulente esperto di settore che conosca anche la singola associazione.
Un altro importante adempimento a cui sono chiamati gli ETS entro il 30 Giugno di ogni anno, consiste nel deposito al RUNTS del Bilancio di esercizio. L’Art. 13 del CTS prevede che:
- Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
Pertanto, in sintesi, gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate pari o superiori a 220.000 euro devono redigere:
- Stato Patrimoniale (Mod.A)
- Rendiconto gestionale (Mod.B)
- Relazione di missione (Mod.C)
- Bilancio sociale (con entrate superiori a 1 milione di euro)
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro possono scegliere di redigere:
- Rendiconto per cassa (Mod. D)
In questa sede faremo esclusivamente riferimento agli enti cosiddetti di piccole dimensioni, cioè quelli appartenenti alla seconda categoria.
Gli ETS appartenenti a questa tipologia, sono chiamati entro il 30 Giugno a depositare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio dell’esercizio 2022 sottoforma del Rendiconto per Cassa (Mod. D), nel quale come sappiamo i fatti di gestione (entrate e uscite) vengono rilevati contabilmente al momento della manifestazione monetaria, indipendentemente dall’esercizio a cui i medesimi si riferiscono. Si tratta in altre parole di un documento che rileva tutti i flussi monetari in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti) avvenuti dal 01/01 al 31/12 dell’anno di riferimento.
A prescindere da questa “semplificazione”, anche il rendiconto per cassa rappresenta comunque il documento fondamentale per illustrare le caratteristiche gestionali, contabili e fiscali dell’ente oltre che lo strumento principale per verificarne le caratteristiche ed in particolare per verificare tutte quelle condizioni che gli consentono di mantenere l’iscrizione al RUNTS e la qualifica di ETS, quali:
- lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’ Art. 5 CTS c. il quale prevede appunto che gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- verifica della secondarietà e strumentalità delle attività diverse come indicato dall’Art. 6 CTS, il quale prevede che gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto.
Decreto che è arrivato nel 2021 (decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26/07) stabilendo:
- all’Art. 2 che le attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo.
- all’Art. 3 che le attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore; oppure
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.
Il medesimo Decreto prevede, inoltre, che l’Organo di amministrazione dell’ETS deve evidenziare nella relazione di missione o in calce al rendiconto, il criterio a tal fine utilizzato tra quelli sopra indicati.
Il medesimo Decreto n. 107 del 19 maggio 2021 prevede altresì che ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo settore anche:
- a) i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
A titolo di completezza (anche se si tratta di una ipotesi non molto frequente) occorre anche ricordare che il Decreto prevede, altresì, che ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.
NOTA BENE: l’articolo 4 Decreto n. 107 del 19 maggio 2021 individua anche quella che è la sanzione che viene applicata in caso di mancato rispetto, nell’arco di due anni consecutivi, dei limiti quantitativi sopra indicati: tale sanzione consiste nella cancellazione dell’ente dal RUNTS, con tutte le conseguenze che ovviamente ne derivano anche sul piano fiscale.
PERTANTO OCCORRE FARE MOLTA ATTENZIONE IN QUANTO:
1) Nel caso di mancato rispetto di entrambi i limiti di cui all’articolo 3, comma 1 (cioè dei 2 limiti del del 30% e del 66%), l’ente del Terzo settore ha l’obbligo di effettuare, nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente, apposita segnalazione all’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente (nonché, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo).
2) Al verificarsi del caso di cui al punto 1) l’ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.
ESEMPIO: se al termine dell’esercizio l’ente supera entrambi i limiti previsti (entrate da attività diverse superiori al 30% delle entrate complessive e al 66% dei costi complessivi), il mancato rispetto di tali limiti, può essere recuperato nell’esercizio successivo. Se l’ente, per esempio, nel 2022 ha avuto entrate da attività diverse pari al 40% di quelle complessive (e sceglie questo criterio per recuperare nell’esercizio successivo), ne consegue che l’ente, per regolarizzare la propria posizione, non dovrà superare nel 2023 il rapporto del 20% delle attività diverse rispetto a quelle complessive (in quanto deve recuperare il 10% dell’esercizio 2022).
Nel caso di mancato rispetto dei due limiti o di omessa segnalazione del superamento dei limiti (segnalazione che ricordiamo va fatta entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente all’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente), l’ufficio del Registro unico nazionale, dispone la cancellazione dell’ente del Terzo settore dal Registro medesimo.
CAPITOLO 3: Articolo 79 e regimi fiscali degli ETS
CAPITOLO 1: Principali novità in vista della scadenza del 30 giugno