Gentile lettore,
con questo capitolo finisce, almeno per ora, la “trilogia” riguardo le novità normative di rilievo per gli ETS.

In questo terzo capitolo parleremo del famigerato articolo 79 mentre alla fine all’articolo potrai cliccare i link per accedere agli altri due capitoli precedenti:
Capitolo 1: Principali novità in vista della scadenza del 30 giugno
Capitolo 2: Rendiconto per cassa degli ETS di piccole dimensioni

DISCLAIMER: questo articolo è da considerarsi solo come strumento informativo generale che pertanto non può in nessun caso sostituire l’assistenza di un proprio consulente esperto di settore che conosca anche la singola associazione.

Come abbiamo visto in precedenza, la presenza di attività diverse (in caso di prevalenza delle medesime al di sopra delle citate soglie) può determinare la cancellazione dal RUNTS e la perdita della qualifica di ETS.
Oltre a questa condizione preliminare ci sono poi da considerare gli aspetti fiscali connessi alle disposizioni di cui all’art. 79 e all’art. 85 del CTS, vale adire gli aspetti legati al regime fiscale (ordinario o agevolato) da applicare all’ETS.

Per far ciò occorre effettuare i cosiddetti test di commercialità. Anzitutto, occorre analizzare tutte le diverse attività svolte dall’ente, sotto il profilo dei relativi costi e ricavi. In altre parole, sarà necessario quantificare i costi e i ricavi legati ad ogni singola attività svolta dall’ETS per capire se si tratta di una attività commerciale o non commerciale. Ciò premesso, l’articolo 79 del CTS – la cui entrata in vigore è soggetta all’autorizzazione della Commissione Ue – e pertanto non ancora applicabile, definisce i criteri in base ai quali le attività di interesse generale possono essere qualificate non commerciali. In particolare l’Art. 79 CTS (Disposizioni in materia di imposte sui redditi) prevede che le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.

I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. Qualora le attività di interesse generale non siano svolte a titolo gratuito o qualora i corrispettivi superino i costi occorre effettuare una seconda verifica. Infatti, le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi. Una volta definite quali sono le attività commerciali e quali quelle non commerciali, è possibile definire se l’Ente assume qualifica di ETS commerciale o di ETS non commerciale, e applicare il regime fiscale corrispondente.

NOTA BENE: In attesa dell’entrata in vigore della norma in oggetto ed in attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli Enti competenti in merito all’argomento, è importare al momento segnalare che i nuovi test di commercialità richiedono un sistema amministrativo gestionale e contabile dotato di criteri classificatori molto precisi e dettagliati, in grado di consentire una corretta imputazione dei costi e dei ricavi alle rispettive attività.

RACCOLTA FONDI

Ai sensi dell’art. 7 del CTS:

  1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
  2. Gli enti del Terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Ai sensi dell’art. 87, co. 6 CTS, gli enti del Terzo settore che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a).

OBBLIGO TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono pubblicare, entro il 30 giugno 2023, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale” (in assenza di sito internet possono utilizzare la pagina Facebook dell’ente o il sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce).

EVENTUALI VARIAZIONI DA COMUNICARE AL RUNTS

Ricordiamo infine che gli ETS iscritti al RUNTS devono aggiornare i propri dati esclusivamente in via telematica entro 30 giorni dall’evento (per esempio: variazione dati anagrafici, contatti, modifiche statutarie, ecc.).

CAPITOLO 1: Principali novità per gli ETS in vista della scadenza del 30 giugno

CAPITOLO 2: Rendiconto per cassa degli ETS di piccole dimensioni

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